Come cambierà il Welfare Aziendale?
Come cambierà il Welfare Aziendale? https://www.double-you.it/wp-content/themes/corpus/images/empty/thumbnail.jpg 150 150 DoubleYou DoubleYou https://secure.gravatar.com/avatar/3e1ac8ee587c1ef453f57f1281c80b40?s=96&d=mm&r=gIn questi giorni è in fase di approvazione alle Camere la Legge di Stabilità 2016 che dà ampio spazio in ambito lavoristico al tema del welfare aziendale, rinnovando così una normativa datata 1986. In seguito a questa manovra finanziaria quali saranno i cambiamenti introdotti dal prossimo anno?
L’art 12 della Legge di Stabilità conferma innanzitutto che – a valle di un contratto di secondo livello con le parti sindacali – è consentita la tassazione agevolata a fini IRPEF del 10% sui premi di produttività non superiori ai 2000 euro per i dipendenti con un reddito annuale fino a 50.000 euro, purché collegati a miglioramenti nell’efficienza produttiva e organizzativa aziendale. In tale sede, l’azienda può negoziare con le parti sociali di rendere disponibile al lavoratore un voucher di welfare aziendale fino al valore di 2000 euro, esentasse, da spendere per i servizi che abbiamo approfondito nella scorsa settimana. Oppure è il dipendente stesso che può decidere di ricevere una parte della somma in voucher esentasse e la parte rimanente tassata al 10%.Tale importo può raggiungere un tetto di 2500 euro per le aziende che coinvolgono i dipendenti nell’organizzazione del lavoro con commissioni paritetiche.
Un importante cambiamento riguarda l’art. 100 del TUIR che, al momento attuale, recita che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente l’utilizzazione di opere e servizi offerti volontariamente dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti o loro familiari a carico per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto.
Il vincolo della “volontarietà” sarà probabilmente eliminato con un conseguente ampliamento del paniere di beni e servizi che possono essere offerti ai lavoratori, anche in seno alla contrattazione di secondo livello.
Un’altra importante novità sarà introdotta nell’art. 51 del TUIR, il quale sarà “svecchiato” eliminando il riferimento “alle colonie climatiche”. Diventerà perciò possibile chiedere il rimborso per le spese sostenute non solo per “i servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare”, ma anche per “i servizi integrativi di mensa ad esse connessi, nonché la frequentazione di ludoteche e di centri estivi ed invernali”. I dipendenti, quindi, potranno aggiungere al rimborso delle rette scolastiche anche le quote del servizio mensa o del servizio navetta, i servizi ricreativi per ragazzi e i viaggi studio.
Inoltre sarà aggiunta la voce che regola le somme e le prestazioni erogate per la fruizione dei “servizi di assistenza ai famigliari anziani e non autosufficienti”. La non autosufficienza e i servizi di cura per i famigliari anziani sono considerati a tutti gli effetti strumenti di sostegno al benessere delle famiglie e di “conciliazione vita-lavoro” al pari delle politiche per la cura dei figli. Se venisse confermata questa previsione normativa, il lavoratore potrà, quindi, chiedere il rimborso anche per le spese sostenute per le badanti o le babysitter.
Infine sarà normata la attuale prassi di mercato che prevede l’impiego dei voucher e di altri documenti di legittimazione sia elettronici sia cartacei per l’erogazione dei servizi welfare, allineando l’Italia agli altri Paesi europei.
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