La nuova Iva cambia i voucher: ecco come

In arrivo una rivoluzione per le società emittenti voucher di welfare aziendale, buoni spese e carburante, a causa delle nuove regole Iva previste dal 1° gennaio 2019

La nuova Iva cambia i voucher: ecco come

La nuova Iva cambia i voucher: ecco come 1024 682 DoubleYou

In arrivo una rivoluzione per le società emittenti voucher di welfare aziendale, buoni spese e carburante, a causa delle nuove regole Iva previste dal 1° gennaio 2019. Ne fanno il punto in questo articolo, uscito nei giorni scorsi su ItaliaOggiUmberto Cassinari, co-fondatore e amministratore delegato di DoubleYou e Claudio Della Monica, consulente del lavoro.

“Dal punto di vista delle imposte dirette, l’erogazione di beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti,tipicamente quelli previsti dalla lettera  f), comma 2, art. 51 Tuir e quelli generici di valore fino a 258,23 euro del comma 3, secondo periodo, può avvenire anche mediante documenti di legittimazione (<voucher>); in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (art. 51, comma 3-bis, Tuir). Tali documenti devono dare diritto ad un solo bene o servizio (art. 6, comma 1, dm 25 marzo 2016); fanno eccezione i beni o servizi di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro, che possono essere cumulativamente indicati in un unico documento purché il valore totale degli stessi non ecceda il suddetto limite (art. 6, comma 2, dm citato).

Sotto il profilo lva, fino al 31 dicembre di quest’anno i predetti documenti di legittimazione non rilevano ai fini dell’imposta, in quanto, per definizione, costituiscono una mera cessione di denaro ex art. 2, comma 3 ,lett. a), Dpr n.633/72.

Tralasciando i voucher di valore nominale fino a 258,23 euro che, se rappresentativi di più servizi,verranno attratti nella disciplina Iva dei buoni-corrispettivo multiuso secondo cui l’lva, come accade adesso, è esigibile solo nel momento in cui i beni sono ceduti o i servizi prestati,per quelli rappresentativi di un unico bene o servizio di valore nominale anche superiore ai 258,23 euro le società emittenti dovranno attentamente verificarne la rispondenza alle condizioni fissate dai nuovi buoni corrispettivo monouso, ove l’imposta è dovuta al momento dell’emissione. Ad esempio, se comprendono servizi o prestazioni accessorie assoggettati a un diverso regime Iva. Ancora: se, nell’ambito di un unico e ben individuato servizio, sono previsti differenti trattamenti Iva (servizio termale con fonti sorgive e curative, esenti; servizio termale con acqua dell’acquedotto, al 22%).”

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