Welfare aziendale: emendamenti alla Camera dei deputati
Welfare aziendale: emendamenti alla Camera dei deputati https://www.double-you.it/wp-content/themes/corpus/images/empty/thumbnail.jpg 150 150 DoubleYou DoubleYou https://secure.gravatar.com/avatar/3e1ac8ee587c1ef453f57f1281c80b40?s=96&d=mm&r=gLe pubblicazioni dei lavori della V Commissione sul disegno di legge 3444 alla Camera dei deputati sono molto importanti per il welfare aziendale.A seguito delle considerevoli novità già approvate dal Senato (concertazione e coinvolgimento delle parti sindacali, introduzione della lettera f-ter al comma 2 dell’articolo 51 e introduzione del comma 3 bis allo stesso articolo), i lavori parlamentari mostrano un orientamento ancora più favorevole al welfare aziendale da parte del legislatore.
Viene proposto infatti da Pizzolante e da Sammarco l’emendamento 12.20, che, se venisse confermato in sede di votazione in aula, potrebbe essere davvero dirompente per il mondo del welfare:
“Al comma 87, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 5.500 euro.
Conseguentemente:
a) al comma 93, sostituire le parole: 2.500 euro con le seguenti: 6.000 euro;
b) a copertura dei maggiori oneri, stimati in 550 milioni di euro a regime, ridurre proporzionalmente del 10 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C.”
L’emendamento prevede l’innalzamento della soglia del welfare contrattato da 2.000 a 5.500 euro (6.000 euro nel caso di istituzione di commissioni paritetiche dei lavoratori), che ricorda il progetto di legge relativo al Voucher universale dei servizi alla persona.
E non è tutto.
Vengono infatti razionalizzati i combinati disposti tra il reddito di lavoro dipendente e il reddito di impresa, con la novella dell’articolo 95 del TUIR, sempre con proposta di Sammarco. Si legge infatti nell’emendamento 12.46:
“Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
94-bis. Il comma 1 dell’articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: « 1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito, comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, comprese quelle di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51, ad eccezione delle spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti di cui alla lettera f) del medesimo comma 2, che sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente come disposto dall’articolo 100, comma 1».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.”
La novella dell’articolo 95 conferisce una stretta di mano istituzionale e sancisce il legame di favore tra i lavoratori e l’azienda nella fruizione del paniere dei beni e dei servizi previsto dall’articolo 51.
Nel corso delle prossime settimane assisteremo all’approvazione della legge di Stabilità e ci auguriamo che ci siano le coperture e la volontà di approvare questi importanti emendamenti.
Per ulteriori approfondimenti visita il sito della Camera dei Deputati.